Oltre al trattamento dei dati personali dei dipendenti/collaboratori lo studio del consulente del lavoro deve predisporre specifici moduli indispensabili a regolare il trattamento dei dati personali nel rapporto con i clienti di studio, ed in relazione al trattamento dei dati personali dei dipendenti/collaboratori del cliente.
Tali documenti, la cui copia va sempre consegnata all'interessato, potrebbero creare problemi nel corso degli anni in modo particolare nel caso di litigi e vertenze di lavoro fra lavoratore e datore di lavoro (cliente dello studio).
La trattativa con il sindacalista a supporto del lavoratore alla quale il consulente del lavoro interviene a tutela del cliente per un tentativo di conciliazione potrebbe indurre il professionista a dover rispondere delle sanzioni previste dall'art. 161 del D. Lgs. 196/03.
La situazione certamente imbarazzante e dannosa si sta via via diffondendo grazie ai sindacati che agiscono in difesa dei lavoratori, ma grazie anche alla presa di coscienza degli interessati che sempre più si attivano esercitando i diritti previsti ex art. 7 D. Lgs. 196/03 a loro tutela.